1. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».